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CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO NON ABITATIVO

Stipulato oggi  12 gennaio 2009, in Borgo Val di Taro,
TRA: 
Il Sig.na  Giada Gandolfi nata a Borgo Val di Taro il 27 dicembre 1990 domiciliata in Loc. Diamanti,11  C.F.: GND GDI  90T 6 7B 042V   denominata parte locatrice
E:
Il soc. Immobili Valtaro nato a Borgo  Val di Taro  il 1997 domiciliato in via Borgo Val di Taro, via Cesare Battisti n. 4 P.IVA: 02411080340 denominato parte conduttrice
Le parti convengono e stipulano:
1 - OGGETTO DELLA LOCAZIONE: sito in Borgo val di Taro via Filippo Corridoni, di mq. 200, composto di n. 5 vani utili, riportato nel catasto urbano di Borgo Val di Taro con la categoria ufficio.
2 - DURATA DELLA LOCAZIONE: anni 6 ai sensi dell’art. 27 legge 27 luglio 1978, n. 392, a partire 12/01/2009 con scadenza al 12/01/2014, rinnovabile per la stessa durata se non interviene  disdetta, tramite raccomandata R.R., almeno sei mesi prima della scadenza.
3 - IMMISSIONE IN POSSESSO DEL LOCALE: la immissione nel possesso del citato locale è fatta in data 15/01/2009 con la consegna di n. 2 chiavi.
4 - CANONE: il canone di locazione annuo è pattuito in  da pagarsi mensilmente in euro 15.000,  da pagarsi mensilmente in euro 1.250 presso il domicilio del locatore.
5 - AGGIORNAMENTO ISTAT: il canone dovrà essere aggiornato annualmente secondo gli indici ISTAT per le locazioni pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.
6 - USO: l'immobile si concede in uso esclusivamente commerciale (artigianale o industriale) e precisamente per: ufficio.
7 - DIVIETI: è vietata assolutamente la sublocazione dell'immobile e cessione anche parziale del contratto. E' vietato il mutamento di destinazione d'uso.
8 - CONCESSIONE DI EDIFICAZIONE E LIC. DI ABITABILITA': Il locatore dichiara che l'immobile è in regola con le norme edilizie e urbanistiche avendo ottenuto concessione di edificazione e licenza di abitabilità.
9 - STATO DELL'IMMOBILE: Il conduttore dichiara di aver esaminato i locali affittati e di averli trovati adatti al proprio uso, in buono stato di manutenzione ed esenti da difetti che possano influire sulla salute di chi svolge attività e si obbliga a riconsegnarli alla scadenza del contratto nello stesso stato.
10 - DIVIETO DI MODIFICHE: ogni aggiunta che non possa essere rimossa in qualunque momento senza danneggiare i locali ed ogni altra innovazione o trasformazione non potrà essere fatta dal conduttore, senza il consenso scritto del proprietario. 
11 - RIPARAZIONI: sono a carico del conduttore tutti gli interventi di piccola manutenzione e quelle di straordinaria manutenzione sono a carico del locatore.
12 - CAUZIONE: il conduttore si impegna a versare al locatore entro giorni cinque da oggi la somma di euro 3.750 (pari a tre mensilità) a titolo di cauzione, che sarà restituita alla scadenza del contratto e trattenuta in caso di danni all’immobile. Il deposito dovrà essere ricostituito in caso di suo utilizzo.Gli interessi maturati sul deposito cauzionale, calcolati al tasso legale in vigore, saranno corrisposti al termine dell'anno solare. A richiesta del locatore la cauzione potrà essere aumentata proporzionalmente al variare del canone di locazione.
13 - SPESE DI REGISTRAZIONE: sono divise a metà fra le parti come per legge, con onere a carico della conduttrice di provvedere alla relativa imposta.
14 - Per quanto non previsto si rinvia al codice civile e alla legge n. 392 del 27 luglio 1978.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il locatore
 Il conduttore
....................................
 ....................................
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano espressamente le clausole n. <numero clausole> che sono state rilette.
Il locatore
 Il conduttore
....................................
 ....................................
A -  PITTURAZIONE: il conduttore provvede a sue spese alla pitturazione delle pareti e lascerà l’immobile alla scadenza nello stato in cui trovasi;
B - ISPEZIONI DA PARTE DEL CONDUTTORE: la parte conduttrice dovrà consentire, previo avviso, l'accesso all'unità immobiliare locata alla parte locatrice, all'amministratore o a loro incaricati.
C - Quando la cosa locata ha bisogno di riparazioni che non sono a carico della parte conduttrice, quest'ultima è tenuta a darne tempestiva comunicazione scritta alla parte locatrice medesima.
 D - ONERI ACCESSORI: oltre al canone sono interamente a carico della parte conduttrice le spese relative al servizio di riscaldamento, la tassa per la rimozione dei rifiuti, quelle elencate dall'art. 9 della legge n. 392/1978. 
E - RESPONSABILITA' PER DANNI DIRETTI E INDIRETTI: Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti e indiretti che potessero derivargli dal fatto od omissione di altri inquilini dello stabile o di terzi anche se resi possibili o facilitati dall'assenza o inavvertenza del portiere.
F - REGOLAMENTO CONDOMINIALE: Il conduttore si obbliga ad osservare e a far osservare dai suoi familiari e dipendenti il regolamento interno dello stabile che dichiara di conoscere e di accettare e comunque le regole di buon vicinato e del corretto vivere civile
G - INTERRUZIONE SERVIZI: Il locatore è esonerato da responsabilità in caso di interruzione dei servizi per cause indipendenti dalla sua volontà.
H - AUTORIZZAZIONE COMUNICAZIONE DATI (ai sensi della Legge 675/96): La parte conduttrice autorizza espressamente il locatore a fornire i propri dati personali all'amministratore dello stabile o a terzi per adempimenti riguardanti il rapporto locativo o comunque ad esso collegati.
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CONTRATTO di ASSICURAZIONE

Tra il Contraente e Aurora assicurazione S.p.a. (in seguito denominata Società), si stipula il presente contratto che ha per oggetto l'assicurazione per gli infortuni, per i danni materiali a beni immobili e/o cose e per tutte le conseguenze della Responsabilità Civile derivanti agli Assicurati in seguito a sinistri che siano conseguenza diretta di dispersioni e/o fughe di gas da qualsiasi evento occasionate, che si manifestano mediante incendio, scoppio ed esplosione. Si intendono compresi gli infortuni per casi d'intossicazione e asfissia comunque provocati da gas, monossido di carbonio e furto.
Il presente contratto è composto di quattro sezioni:
Sezione A: Responsabilità Civile Verso Terzi
Sezione B: Incendio
Sezione C: Infortuni
Sezione D: furto
La copertura si intende operante per i sinistri avvenuti su tutto il territorio nazionale. Le condizioni relative alle Sezioni predette prevalgono in caso di discordanza rispetto alla legislazione
vigente che regola l'Assicurazione in Generale.
Il presente contratto decorre dall’inizio dell’anno termico 2008\2009 (ore 24 del 30 settembre 2008) e scadrà al termine dell’anno termico 2009/10 (ore 24 del 30 settembre 2010), senza tacito rinnovo. E' prevista per entrambe le parti la facoltà di recesso, effettiva a partire dall’inizio
dell’anno termico successivo alla data di recepimento della notifica, purché tale notifica sia stata esercitata mediante invio di lettera raccomandata R.R. almeno 90 giorni prima della data di inizio dell’anno termico.
 
Massimali/Capitali/Limiti di indennizzo

Sezione A Responsabilità Civile
65000per ogni sinistro per danni a persone e/o beni immobili e/o cose
anche se appartenenti a più persone.
Sezione B Incendio €. 10.000,00 per ogni sinistro per danni a immobili o porzione degli stessi.
€. 45.000,00 per ogni sinistro per danni a cose.
Sezione C Infortuni €. 130.000,00 per il caso Morte
€. 130.000,00 per il caso di Invalidità Permanente Totale
 
b) Premio minimo annuo anticipato e regolazione
Il premio minimo di polizza viene stabilito in Euro 2000comprensivo di imposta.
 
c) Premio alla firma
 
In parziale deroga al disposto dell’Art. 1901 dei C.C., resta inteso e convenuto che la prima rata di premio e le rate successive devono essere pagati entro 160 giorni dalla data di effetto della copertura.
Trascorso tale termine, l'assicurazione rimane sospesa e riprende vigore dalle ore ventiquattro del giorno del pagamento dei premi arretrati e delle spese, ferme restando le pattuite scadenze. Trascorsi i 30 giorni da quello della scadenza del premio o della rata, la Società ha
diritto o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione dei contratto, fermo il diritto ai premi scaduti, oppure di esigerne giudizialmente l'esecuzione.
A parziale deroga dell’art. 1910 l’Assicurato è dispensato dall’obbligo di comunicare l’esistenza di altre assicurazioni per i rischi asTutte le denunce dei danni debbono essere intestate alla Società e inoltrate dall'Assicuratoalla Contraente direttamente e/o tramite il proprio fornitore.
Sarà cura della Contraente provvedere al più presto possibile alla trasmissione delle denunce alla Società.
 
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, è facoltà delle parti recedere dall'Assicurazione con preavviso di 90 giorni. Nel caso la disdetta sia data dalla Società, la stessa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, dovrà rimborsare la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.
 
Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente assicurato
 Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
 

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CONTRATTO di COMPRAVENDITA

Allegato I – Formula “all-inclusive”

INDICE

1. Campo di applicazione

2. Formula “all- inclusive”

3. Hardware

4. Software

5. Installazione

6. Modalità di pagamento

7. Consegna

8. Recessione dal contratto

 
1. Campo di applicazione
Il presente Contratto si applica per il servizio di Formazione a Distanza erogato dalla Q.S.A. CONSULTING SAS nel caso in cui l’Utente acquisti uno o più corsi e servizi annessi. Per la formazione erogata con la formula “all-inclusive” sono aggiunte le clausole riportate nell’Allegato.
 
2. Formula “all-inclusive”
Con la formula “all-inclusive” si intende la fornitura di un servizio di formazione a distanza con il quale l’Utente acquista, anche i corsi di dotazione hardware e software necessaria per svolgere le attività didattiche.
Con il contratto “all-inclusive” l’Utente acquista i beni e i servizi sotto elencati:
-         Personal Computer
-         Sistema operativo Windows
-         Programma operativo Windows Office
-         Applicativo di protezione Symantec Norton Antivirus
-         Applicativo Adobe Acrobat Reader
-         Programmi Spyware
-         Garanzia e assistenza IBM
-         Servizio di configurazione del PC e installazione dei programmi.
 
3. Hardware
La “G.P.F. Service – Prodotti e servizi informatici” fornisce esclusivamente computer IBM con caratteristiche allineate allo standard di mercato. I PCono dotati di monitor, tastiera, mouse, modem per la connessione telefonica, scheda di rete, scheda audio, unità di lettura, floppy, lettore CD-ROM o DVD/ROM.
Ogni componente hardware fornito dalla “G.P.F. Service- Prodotti e servizi informatici” è coperto da garanzia originale IBM ed è registrato a nome dell’Utente.
Per usufruire del servizio di garanzia, in caso di malfunzionamento del computer o del monitor, l’Utente deve telefonare al numero verde IBM 800.820.094 e comunicare il codice macchina riportato nell’etichetta adesiva sul retro del PC.
  
4. Software
Vengono forniti software nella versione più aggiornta disponibile sul mercato. Tutti i software installati o forniti con il PC sono testati e sono compatibili con la configurazione hardware del computer.
 
5. Installazione
I PCengono direttamente forniti con la formula “all-inclusive” e provengono dal costruttore e sono predisposti per essere installati e configurati al momento della prima accensione.                                                                                                  L’installazione e la configurazione sono a carico del Cliente e viene comunicato in sede di preventivo.
 
6. Modalità di pagamento
Pagamento con finanziamento Unicredit. Esso esegue le operazioni necessarie per l’apertura del conto e l’istruttoria per la concessione della linea di credito. Ad esito positivo, l’Uicredit concede il finanziamento alle condizioni concordate con il Cliente e provvede a comunicare l’avvenuta operazione a G.P.F. Service – Prodotti e servizi informatici.
Ricevuta la comunicazione si provvede a ordinare il materiale hardware e software concordato con il cliente al momento della firma del presente contratto.
 
7. Consegna
La ditta provvede a consegnare il materiale hardware e software presso la propria sede. La consegna avviene normalmente entro 15 giorni lavorativi. In ogni caso la ditta non è responsabile di eventuali ritardi di consegna da parte dei produttori di hardware e software. Su richiesta del Cliente, il materiale può essere consegnato all’indirizzo comunicato dallo stesso e installato per il funzionamento. Tali operazioni sono  carico del cliente e il relativo costo è concordato in sede di preventivo.
 
8. Recessione dal contratto
In caso di recessione dal presente contratto da parte del cliente in un tempo successivo all’ordinazione dei materiali concordati, la ditta non restituirà al cliente la quota versata dallo stesso come anticipo.
Il cliente, inoltre, si farà carico di tutte le spese occorrenti nel caso in ci il recesso avvenga quando la merce da lui ordinata sia già in possesso .
La ditta si riserva di recedere dal presente Contratto qualora si verifichino delle anomalie circa le modalità di pagamento sottoscritte con lo stesso Contratto.
 
CONTRATTO di SPONSORIZZAZIONE
 
Il contratto di sponsorizzazione è un contratto atipico (non disciplinato cioè dal codice civile) e va ricondotto nella fattispecie della vasta categoria dei contratti di pubblicità.
A differenza dei contratti di pubblicità, dove oggetto del negozio è la “mera diffusione diretta di un messaggio finalizzato a promuovere le vendite di un determinato bene o servizio”, nella sponsorizzazione le società sportive cedono all’azienda sponsor il diritto di abbinare il proprio marchio o il proprio prodotto alla manifestazione, evento o impresa sportiva realizzata, in maniera tale che quest’ultima possa sfruttarne il richiamo e la notorietà presso il pubblico, per comunicare un’immagine forte e positiva del proprio marchio e amplificarne così, in maniera indiretta, le vendite.
Il contratto di sponsorizzazione, seppur atipico e libero nella forma, presenta dei requisiti che la dottrina ha individuato con sufficiente precisione e in assenza dei quali si è in presenza d’altre fattispecie giuridiche diversamente inquadrabili.
E così esso è, innanzi tutto, un contratto a prestazioni corrispettive e a carattere oneroso. Non è ipotizzabile, cioè, un contratto di sponsorizzazione a carattere gratuito in cui il soggetto detto sponsorizzato (la società sportiva) cede all’azienda sponsor i diritti d’abbinamento del proprio marchio, senza la corrispondente richiesta di una somma di danaro o di un’utilità economica (anche sotto altre forme, come beni o servizi prodotti dall’azienda sponsor).
La sponsorizzazione è, altresì, un contratto consensuale che trova la sua perfezione con la semplice manifestazione di volontà delle parti, ed è da quel momento pienamente vigente ed operativo.
Non è richiesta la forma scritta, ma come tutte le fattispecie di accordi complessi, è consigliabile sia stipulato per iscritto almeno ai fini probatori. Ma la forma scritta appare opportuna anche per quanto attiene ai fini fiscali: infatti, in presenza di prove documentali, i costi della sponsorizzazione sono deducibili interamente nell’esercizio e detraibili per la relativa imposta sul valore aggiunto.
Altro aspetto di particolare importanza, che non sempre è rimarcato con la necessaria evidenza, è che il contratto di che trattasi comporta per la società sportiva un’obbligazione di mezzi e non già di risultato.
Pertanto, chi organizza una manifestazione è tenuto a fornire allo sponsor la visibilità contrattata, rispettando gli accordi in materia di spazi promo-pubblicitari, a quest’ultima riservati, di citazione nei comunicati ufficiali, nelle brochure e presso i media se previsto e, soprattutto, realizzando l’evento con responsabilità, impegno e diligenza nella consapevolezza che eventuali errori possono causare danni, anche di grande rilevanza all’immagine dello sponsor (una tale evenienza, se provata, può comportare anche conseguenze d’ordine resarcitorio).
In disparte da questo aspetto, la società sportiva non è tenuta a garantire volumi di vendite o incrementi di fatturato: una siffatta previsione contrattuale farebbe rientrare il contratto in altre fattispecie diverse dalla sponsorizzazione.

 

Struttura, contenuto e forma del contratto di sponsorizzazione
Nella stipulazione dei singoli contratti di sponsorizzazione, le clausole che trovano la loro fonte nella libera scelta delle parti sono integrate, specialmente per quanto attiene alle manifestazioni sportive, da eventuali disposizioni emanate dagli organi delle diverse Federazioni di settore. Come detto, tenuto conto della molteplicità e della varietà degli obblighi delle parti, il contratto di sponsorizzazione appare opportuno che sia stipulato nella forma scritta, assicurando questa forma maggiore certezza ai fini della prova.

 

Il contratto di sponsorizzazione deve contenere:
l’indicazione della parti che sottoscrivono l’accordo
 una descrizione particolareggiata del segno distintivo da diffondere
una descrizione particolareggiata del segno distintivo da diffondere
un’elencazione degli obblighi pubblicitari che grav.sul soggetto sponsorizz.
il corrispettivo economico
le modalità di pagamento
la durata del contratto
la possibilità di rinnovo
il foro competente in caso di controversie
l’eventuale arbitrato in caso di controversie
 
Appare evidente che lo schema sopra indicato riporta il contenuto minimo di un contratto di sponsorizzazione; eventuali ulteriori pattuizioni finalizzate a meglio regolare il rapporto fra le parti possono essere aggiunte.

 

A puro titolo di esempio, altre clausole possono essere le seguenti:
previsione di un diritto di esclusiva da parte del soggetto sponsorizzato
 concessione, a fini pubblicitari, a favore dello sponsor, del diritto all’utilizzazione dell’immagine o dei segni distintivi
previsione dell’obbligo a un determinato comportamento non lesivo dell’immagine e del nome dell’altra parte
clausola di risoluzione espressa
patto di non concorrenza alla fine del contratto per un determinato periodo (divieto sia per lo sponsor sia per il soggetto sponsorizzato di stipulare analoghi contratti con ditte concorrenti o società praticanti analoga disciplina
clausola di maggiorazione o diminuzione del corrispettivo in presenza di particolari eventi
clausola compromissoria
La redazione del contratto costituisce certamente uno degli aspetti più delicati dell’intera operazione di sponsorizzazione nell’area sportiva.

 

Bozza di contratto di sponsorizzazione per un’Associazione Sportiva

 

L’Azienda, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e

l’Associazione Sportiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

convengono quanto segue:

l’Associazione Sportiva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . si impegna a fornire la propria immagine ed il proprio nome quale veicolo pubblicitario della Azienda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ed in particolare si impegna a:

 

1. mettere a disposizione, all’interno del campo di calcio (palestra o quant’altro), n° . . . . spazi pubblicitari nei luoghi ritenuti di maggior effetto; la dimensione di ogni spazio pubblicitario sarà di . . . . .; i cartelloni dovranno essere forniti direttamente dall’Azienda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., a sua cura e spese (compresa l’installazione e la manutenzione);

 

2. inserire in maniera chiara ed evidente sull’abbigliamento sportivo degli atleti e sulle borse il marchio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (così come dall’allegato logo);

 

oppure

 

3. ad affiancare il nome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . alla denominazione dell’Associazione Sportiva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. altre clausole eventuali (punti 10-16)

5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

La durata del presente accordo è stabilita in anni uno, con decorrenza dal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;

Il contratto potrà essere rinnovato per anni . . . . . . . . . con preavviso scritto di giorni. . . . . . . . . . . . a mezzo lettera raccomandata a/r da parte dell’Azienda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ed accettazione entro giorni. . . . . . . . . . . . . dell’Associazione Sportiva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Il corrispettivo della prestazione di cui al presente contratto viene di comune accordo fissato in €.. . . . . . . ( . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . ) oltre I.V.A. come per legge, da corrispondersi secondo le seguenti modalità:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;

Per qualunque controversia in ordine al presente contratto, Foro competente è quello di. . . . . . . . . . . . . . .

 

 

CONTRATTO DI AGENZIA

TRA

La Zappa Web TV S.r.l. , con sede in Borgo Val di Taro, via Cacchioli n.89, in persona del legale rappresentante Dott. Gandi Sandro, Partita IVA n°  17769 1896 26 (qui di seguito " Società ")
E
La ____________, con sede in Via _____________, in persona di ___________, partita IVA n° _______________, iscrizione ruolo agenti n° ________, iscrizione CCIAA n° _________, iscrizione ENASARCO n° ____________ (qui di seguito "l'Agente")

1. Attività dell'agente
L'Agente eserciterà la propria attività in forma autonoma ed indipendente, nell'osservanza delle istruzioni date dalla Società ai sensi dell'art. 1746 c. c., senza vincoli di orario o di lavoro. L'Agente, deve in ogni modo tenere al corrente costantemente la Società sulla condizione del mercato in cui opera.

2. Zona
L'attività dell'Agente dovrà essere svolta nella seguente Zona: [città, regioni o stati ove l'agente avrà l'esclusiva] Per tale Zona l'Agente avrà l'esclusiva. L'attività dell'Agente dovrà essere svolta anche in ________ ed in __________. In tali luoghi l'Agente non avrà l'esclusiva. 
L'Agente non percepirà nessuna Provvigione per le vendite effettuate dalla Società nella Zona _____________ai clienti espressamente indicati all'Allegato "A" al presente contratto cui la Società potrà vendere i Prodotti direttamente e/o tramite altri agenti e/o intermediari. Nel caso in cui l'affare venga stipulato direttamente dalla Società, la Provvigione spetterà all'Agente nella cui Zona si trova la sede legale del cliente.

3. Prodotti
L' agente nominato avrà la responsabilità nella vendita dei suoi prodotti elencati nell'Allegato "B". La Società si riserva la possibilità di modificare tale elenco in attinenza alle proprie esigenze commerciali, dandone comunque preavviso scritto all'Agente.
L'agente contattera' i piu' appropriati rivenditori entro il territorio con regolare e sistematica base per informarli su tali prodotti e massimizzare le vendite. L'agente fara' anche regolare visita nelle sedi di vendita per assistere alla vendita di tali prodotti. L'agente, in modo ragionevole, fornirà alla Società report scritti sui rivenditori per mantenere su essi dati completi ed accurati.
4. Durata

Il presente mandato ha validità di 1 (uno) anno, con decorrenza dal ________________.
Alla scadenza, in assenza di disdetta da comunicarsi con preavviso di almeno 2 (due) mesi con raccomandata a.r., sarà rinnovato a tempo indeterminato, La disdetta dovrà essere inviata con lettera raccomandata a.r. 
L'Agente, a seguito dello scioglimento, per qualsiasi causa, del presente contratto, si impegna, ai sensi dell'articolo 1751-bis del codice Civile, a non condurre alcuna attività in concorrenza con la Società per un periodo di 2 (due) anni.

5. Divieto di Concorrenza 
L'Agente non potrà assumere altri mandati di agenzia e/o di rappresentanza senza espressa autorizzazione scritta da parte della Società.
L'Agente dichiara che ad oggi lo stesso opera quale agente ovvero rappresentante dei seguenti prodotti:
________________
________________
________________

6. Rappresentanza
L'Agente non ha la rappresentanza della Società e, pertanto, non potrà assumere nessun obbligo per conto di quest'ultima.

7. Sub-Agenti
Senza espressa autorizzazione scritta della Società l'Agente non potrà nominare in nessun caso dei Sub-Agenti. 

8. Ordini
Nella offerte di vendita dei Prodotti l'Agente dovrà rispettare i prezzi e le condizioni del listino in vigore. Tutte le offerte che verranno trasmesse alla Società si intendono condizionate alla approvazione della stessa. L'Agente non ha, perciò, alcun diritto di impegnare la Società. Se la Società dovesse non approvare una proposta di vendita, nessuna Provvigione sarà dovuta all'Agente.

9. Provvigioni
Per gli ordini accettati ed andati a buon fine l'Agente ha diritto ad una provvigione lorda nella misura di cui all'Allegato "C" al presente Contratto, calcolata sull'importo fatturato al netto di eventuali sconti, tasse e/o imposte di qualsiasi tipo. Il pagamento delle Provvigioni avverrà alla fine di ogni trimestre.
La Società, nei 30 giorni seguenti alla scadenza di ogni trimestre, trasmetterà all'Agente il conto delle Provvigioni con l'elenco delle fatture incassate nel corso del trimestre stesso, insieme all'importo delle provvigioni così determinate, al netto delle ritenute di legge.

10. Star del credere
L'Agente, per insolvenza totale o parziale da parte del cliente sarà tenuto allo "Star Del Credere", nella misura del ___% delle perdite subite dalla Società. E' sottoposto allo "Star Del Credere" anche l'importo dell'IVA risultante dalle fatture non pagate. 

10. Contenzioso
L'Agente dovrà, nell'interesse Suo e della Società, impiegarsi per ottenere la risoluzione amichevole delle eventuali contestazioni che sorgessero da parte dei clienti.

11. Legge applicabile
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. In caso di procedimento legale la giurisdizione competente sarà quella italiana per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, convenendosi la competenza esclusiva del Foro di [luogo in cui ha sede la Società].


Luogo e data __________________ 
La Società__________________ 
L'Agente______________________
Parole chiave:  

 

Via Università . 1/A
43100 PARMA

 
 

Spett. Ditta

Zappa Web-TV

 Via Cacchioli, 19

43043 BORGO VAL DI TARO

 

 Presentazione del documento di sintesi delle condizioni economiche e contrattuali
Comunicazione n. 30 del 20 gennaio 2008
Il presente documento costituisce parte integrante del contratto relativo al rapporto sotto indicato.
Tipo di rapporto DEPOSITO TITOLI DI AMMINISTRAZIONE n. 52384
 
 

CONDIZIONI ECONOMICHE DELL’OPERAZIONI O DEL SERVIZIO

 

TIPO CONDIZIONE

VALORE

 

SPESE DI GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE (*)

 

 

DEPOSITO COSTITUITO SOLO DA TITOLI DI STATO ITALIANI

 

 

   E.     10.00     per semestre solare o frazione

 

 

 

DEPOSITO COSTITUITO DA TITOLI DI STATO ITALIANI, OBBLIGAZIONI E/O AZIONI IN EURO, TITOLI IN DIVISA ESTERA EMESSI DA SOGGETTI RESIDENTI, CERTIFICATI DI DEPOSITO DI ALTRE BANCHE

 

 

 

 

   E.     30.00     per semestre solare o frazione

 

 

DEPOSITO COSTITUITO DA TITOLI OBBLIGAZIONARI NON DI STATO

 

 

 

   E.     1.10   applicata ad ogni obbligazione del valore nominale di EURO 100.00

 

 

 

VALUTA DI ADDEBITO DELLE SPESE SOPRA INDICATA

 

 

 

Spese di gestione ed amministrazione applicate ad ogni operazione di compravendita

 

 

 

Addebito con valuta pari a quella dell’operazione

      

 

Altre spese

 

Addebito con valuta ultimo giorno del semestre solare

 

(*) sono esenti dalle operazioni di gestione ed amministrazione i titoli , il libretti e i certificati di deposito emessi da CARIPARMA & PIACENZA, i fondi comuni di investimento emessi da soggetti residenti.

         

Comunicazione redatta ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari

 (segue) SPESE PER COMPENSI IN LIQUIDAZIONE

 

PER OGNI COMPENSO TITOLI

 

 

0.10% calcolo sul valore dei titoli (determinato in base ai “prezzi di compenso” del mese in cui è effettuata l’operazione)

 

 

PER OGNI COMPENSO

 

EURO       0.00

PER OGNI COMPENSO EURONON COLLEGATO A COMPENSO TITOLI

 

0.05 con un minimo di EURO 25.82

CONDIZIONI PER RIMBORSO TITOLI IN DEPODITO SCADUTI

SPESA PER OGNI TITOLO ROMBORSATO

EURO       0.00

(Segue) CONDIZIONI ECONOMICHE DELL’OPERAZIONE O DEL SERVIZIO

TIPO CONDIZIONI
VALORE
SPESE PER OPERAZIONI SUL CAPITALE

PER OGNI OPERAZIONI

EURO       20.00

 

SPESE PER CAMBIO CERTIFICATI

SE LA BANCA E’ CASSA INCARICATA

 EUR0        0.00

SE LA BANCA NON E’ CASSA INCARICATA

 EURO     6.00  per ogni partita, oltre al recupero delle spese sostenute per i trasporto dei valori 

 

SPESE  PER CERTIFICATI ED AUTENTICA PASSAGGIO AZIONI

SPESA PER OGNI OPERAZIONE       

0.20% calcolata sul controvalore, con un minimodi EURO 200.00

SPESA PER OGNI CERTIFICATO

EURO       6.00

IMPORTO MASSIMO COMPLESSIVO DELE SPESE

EURO   516.46

 

SPESE PER CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI

SPESA PER OGNI SPECIE DI TITOLI (cod.ABI)

EURO    35.00

SPESE VARIE CONNESSE AL DEPOSOTO TITOLI

COSTO UNITARIO PER STAMPA E INVIO ESTRATTO CONTO

EURO      2.50

PERIODICITA’INVIO ESTRATTO CONTO

               Semestrale

IMPOSTA DI BOLLO

 Recupero nella misura pro-tempore vigente

COSTO UNITARIO PER STAMPA E INVIO DOCUMENTO DI SINTESI DI VARIAZIONE

EURO    1.80

COSTO UNITARIO PER STAMPA E INVIO DOCUMENTO DI SINTESI PERIODICO

EURO    1.80

PERIODICITA’INVIO DOCUMENTO DI SINTESI DEL PERIODO

             Annuale

COMMISSIONE PER RILASCIO INFORMATIVA PRECONTRATTUALE

EURO    2.50

     

Comunicazione redatta ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari

 
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